L'Impolitica su un piatto d'argento.

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17 mag 2009

DDL SICUREZZA. TESTO INTEGRALE 2009

Di seguito riporto il D.D.L. n. 733/2009,Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (testo approvato al Senato il 5/01/2009). E' consigliabile una attenta lettura cercando di arrivare in fondo e provare meno vergogna possibile per questo paese.

Art. 1.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale )
1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età avanzata,
tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;».
1-bis. La disposizione di cui all'articolo 61, comma 1, numero 11-bis, del codice penale si intende riferita
ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea e agli apolidi.
1-bis. All'articolo 376, primo comma, del codice penale dopo le parole: "e 373" sono inserite le seguenti.
", nonché dall'articolo 378, limitatamente ai casi in cui la condotta si riferisce al delitto di cui all'articolo
629 del codice penale".
1-bis. All'articolo 235 del codice penale è abrogato il secondo comma;
1-ter. All'articolo 312 del codice penale è abrogato il secondo comma;
1-quater. Dopo l'articolo 183 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 183-bis. - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'espulsione del cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea e dell'apolide). - 1. L'espulsione del cittadino di uno Stato non
appartenente all'Unione europea e dell'apolide dal territorio dello Stato è eseguita dal questore secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
Articolo 183-ter - (Esecuzione della misura di sicurezza dell'allontanamento del cittadino di uno Stato
membro dell'Unione europea). - 1. L'allontanamento del cittadino di uno Stato membro dell'Unione
europea è disposto in conformità ai criteri e con le modalità fissati dall'articolo 20 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30"».
2. All’articolo 416, sesto comma, del codice penale, le parole: «600, 601 e 602» sono sostituite dalle
seguenti: «600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».
3. All’articolo 576, primo comma, del codice penale, il numero 5) è sostituito dal seguente:
«5) in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-
octies».
3-bis. Dopo l'articolo 341 del codice penale è aggiunto il seguente:
"341-bis. - (Oltraggio a pubblico ufficiale). Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza
di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a
causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è
provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto
medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile».
«3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288, la parola "341" è
sostituita dalla seguente: "341-bis".
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 117 e 371-bis del codice di procedura penale)
1. All’articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «notizie di reato» sono
inserite le seguenti: «, ai registri di cui all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55,».
2. All’articolo 371-bis, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia» sono aggiunte le seguenti: «avviati a seguito della
proposta avanzata dai procuratori distrettuali».
Art. 3.
(Modifica alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)
1. All’articolo 36 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Quando i reati di cui all’articolo 527 del codice penale, i delitti non colposi di cui ai titoli XII e XIII del
libro II del codice penale, nonché i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono commessi in
danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo
alla metà».
Art. 4.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
1. L’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana
quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica,
oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione
del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi.»
3. Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza di
cui all’articolo 9 sono soggette al pagamento di una tassa di importo pari ad euro 200.
4. Il gettito derivante dalla tassa di cui al comma 3 è attribuito allo stato di previsione del Ministero
dell’interno che lo destina per la metà al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi terzi in
materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall’Unione europea».
2. Dopo l’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 9-bis. – 1. Ai fini dell’elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza,
all’istanza o dichiarazione dell’interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il
possesso dei requisiti richiesti per legge».
Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25)
1. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Entro cinque giorni dal deposito del ricorso, il tribunale, con decreto apposto in calce allo stesso, fissa
l'udienza in camera di consiglio. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati
all'interessato e al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente
Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.";
b) i commi 9, 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"9. Il Ministero dell'Interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi
direttamente di un rappresentante designato dalla Commissione nazionale o territoriale che ha adottato
l'atto impugnato. La Commissione interessata può in ogni caso depositare alla prima udienza utile tutti gli
atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria. Si applica, in quanto compatibile,
l'art. 4l7-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
10. Il tribunale, sentite le parti e assunti tutti i mezzi di prova necessari, decide con sentenza entro tre
mesi dalla presentazione del ricorso, con cui rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di
rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria; la sentenza viene notificata al ricorrente e
al Ministero dell'Interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione
territoriale, ed è comunicata al pubblico ministero.
11. Avverso la sentenza pronunciata ai sensi del comma 10 il ricorrente, il Ministero dell''Interno e il
pubblico ministero possono proporre reclamo alla corte d'appello, con ricorso da depositarsi nella
cancelleria della corte d'appello, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla notificazione o
comunicazione della sentenza".
c) il comma 14 è sostituito dal seguente:
"14. Avverso la sentenza pronunciata dalla corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione. Il
ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.
Esso viene notificato alle parti assieme al decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio, a cura
della cancelleria. La Corte di cassazione si pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375 del
codice di procedura civile."
Art. 5.
(Modifica all’articolo 116 del codice civile)
1. All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un
documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Art. 6.
(Disposizioni concernenti il reato di danneggiamento)
1. All’articolo 635 del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo il numero 3), è inserito il seguente: «3-bis) su immobili sottoposti a
risanamento edilizio o ambientale;»;
b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena è sempre subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo
le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna».
Art. 7.
(Disposizioni concernenti il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui)
1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «o immobili» sono soppresse;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della
reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1000 euro. Se il fatto è commesso su cose di
interesse storico o artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
1.000 a 3.000 euro»;
c) dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
«Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi
fino a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo comma si procede
d’ufficio».
1-bis. Chiunque vende bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni, è
punito con la sanzione amministrativa fino a 1.000 euro.
1-bis. All'articolo 4, primo comma, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo il
numero "639", sono inserite le seguenti parole: "primo comma".
Art. 8.
(Decoro delle pubbliche vie)
1. Le sanzioni amministrative previste dai regolamenti ed ordinanze comunali per chiunque insozzi le
pubbliche vie non possono essere inferiori all’importo di euro 500.
Art. 9.
(Introduzione dell’articolo 34-bis nel nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285)
1. Nel titolo II, capo I del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
dopo l’articolo 34, è inserito il seguente:
«Art. 34-bis. - (Decoro delle strade). – 1. Chiunque insozza le pubbliche strade gettando rifiuti od oggetti
dai veicoli in movimento o in sosta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.000».
Art. 10.
(Responsabilità delle persone maggiorenni nei delitti commessi dai minori)
1. All’articolo 112 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, numero 4), dopo le parole: «avvalso degli stessi» sono inserite le seguenti: «o con
gli stessi ha partecipato»;
b) al secondo comma, dopo le parole: «si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione
di una condizione o qualità personale,» sono inserite le seguenti: «o con la stessa ha partecipato»;
c) al terzo comma, dopo le parole: «Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di
altri» sono inserite le seguenti: «o con questi ha partecipato».
Art. 11.
(Disposizioni in tema di occupazione di suolo pubblico)
1. Fatti salvi i provvedimenti dell’autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di
suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del nuovo codice della strada,
di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade
urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni
luogo, possono ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta
di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del
pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore
a cinque giorni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l’esercente ometta di adempiere
agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro degli spazi pubblici antistanti l’esercizio.
3. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è
trasmessa, a cura dell’ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio,
ai sensi dell’articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Art. 12.
(Contrasto all’impiego dei minori nell’accattonaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 600-septies è inserito il seguente:
«Art. 600-octies. - (Impiego di minori nell’accattonaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque si avvale per mendicare di una persona minore degli anni quattordici o, comunque, non
imputabile, ovvero permette che tale persona, ove sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia
o vigilanza, mendichi, o che altri se ne avvalga per mendicare, è punito con la reclusione fino a tre
anni»;
b) dopo l’articolo 602 è inserito il seguente:
«Art. 602-bis. - (Pene accessorie). – La condanna per i reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 comporta,
qualora i fatti previsti dai citati articoli siano commessi dal genitore o dal tutore, rispettivamente:
1) la decadenza dall’esercizio della potestà del genitore;
2) l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente all’amministrazione di sostegno, alla tutela e alla
cura»;
c) l’articolo 671 è abrogato.
d) all'articolo 609-decies, dopo le parole: "600-quinquies," sono aggiunte le seguenti: "600-octies,".
Art. 13.
(Ulteriori modifiche al codice penale)
1. All’articolo 61, primo comma, del codice penale, dopo il numero 11-bis), è aggiunto il seguente:
«11-ter) l’aver commesso il fatto ai danni di soggetti minori all’interno o nelle immediate vicinanze di
scuole per l’infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado».
2. All’articolo 527 del codice penale, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«La pena è aumentata da un terzo alla metà, se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate
vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi
assistano».
3. All’articolo 609-ter, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente:
«5-bis) all’interno o nelle immediate vicinanze di istituto d’istruzione o di formazione frequentato dalla
persona offesa».
Art. 14.
(Modifiche all’articolo 614 del codice penale e agli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 614, primo comma, del codice penale, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da sei mesi a tre anni».
2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 380, comma 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall’articolo 4 della legge 8 agosto
1977, n. 533, o taluna delle circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, primo comma, numeri 2),
prima ipotesi, 3) e 5), del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante
di cui all’articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale»;
b) all’articolo 381, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
«f-bis) violazione di domicilio prevista dall'articolo 614, primo e secondo comma, del codice penale».
Art. 15.
(Modifiche agli articoli 625 e 628 del codice penale)
1. All’articolo 625, primo comma, del codice penale, dopo il numero 8) sono aggiunti i seguenti:
«8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro».
2. All’articolo 628, terzo comma, del codice penale, dopo il numero 3) sono aggiunti i seguenti:
«3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624-bis;
3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia
appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di
denaro».
Art. 15-bis.
(Norme di attuazione dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in materia di controllo delle armi,
delle munizioni e degli esplosivi)
1. Il Ministro dell'interno definisce con regolamento, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, da emanare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma della
legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e
che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona
Art. 16.
(Modifica all’articolo 640 del codice penale)
1. All’articolo 640, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
«2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all’articolo 61, primo comma, numero
5)».
Art. 17.
(Modifiche al codice penale in materia di sequestro di persona e sottrazione di persone incapaci)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 605, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione
da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo
comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto
all’estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni.
Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell’imputato che si
adopera concretamente:
1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
2) per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente
l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione
dei fatti, per l’individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore»;
b) nel libro II, titolo IX, capo IV, dopo l’articolo 574 è inserito il seguente:
«Art. 574-bis. - (Sottrazione e trattenimento di minore all’estero). – Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore,
conducendolo o trattenendolo all’estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in
tutto o in parte allo stesso l’esercizio della potestà genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni
quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la
condanna comporta la sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori».
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e alla legge 18 aprile 1975, n. 110)
1. All'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Salvo
che il porto d'arma costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato
commesso, la pena prevista dal primo comma è aumentata da un terzo alla metà:
a) quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite;
b) quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter del codice
penale;
c) quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nella immediate vicinanze di istituti di credito,
uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al
pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di
pubblico trasporto".
2. All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, il sesto comma è sostituito dal seguente:
"La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre la circostanza prevista dall'articolo 4,
secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o
circostanza aggravante specifica per il reato commesso".
Art. 19.
(Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato)
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l’articolo 10 è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato). – 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, lo straniero che fa ingresso, ovvero si trattiene nel territorio dello Stato, in violazione
delle disposizioni del presente testo unico nonché di quelle di cui all’articolo 1 della legge 28 maggio
2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 5.000 a 10.000 euro. Al reato di cui al presente comma non si
applica l’articolo 162 del codice penale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano allo straniero destinatario del provvedimento di
respingimento ai sensi dell’articolo 10, comma 1.
3. Al procedimento penale per il reato di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20-
bis, 20-ter e 32-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
4. Ai fini dell’esecuzione dell’espulsione dello straniero denunciato ai sensi del comma 1 non è richiesto il
rilascio del nulla osta di cui all’articolo 13, comma 3, da parte dell’autorità giudiziaria competente
all’accertamento del medesimo reato. Il questore comunica l’avvenuta esecuzione dell’espulsione ovvero
del respingimento di cui all’articolo 10, comma 2, all’autorità giudiziaria competente all’accertamento del
reato.
5. Il giudice, acquisita la notizia dell’esecuzione dell’espulsione o del respingimento ai sensi dell’articolo
10, comma 2, pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Se lo straniero rientra illegalmente nel
territorio dello Stato prima del termine previsto dall’articolo 13, comma 14, si applica l’articolo 345 del
codice di procedura penale.
6. Nel caso di presentazione di una domanda di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19
novembre 2007, n. 251, il procedimento è sospeso. Acquisita la comunicazione del riconoscimento della
protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero del rilascio del
permesso di soggiorno nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 6, del presente testo unico, il giudice
pronuncia sentenza di non luogo a procedere»;
b) all'articolo 16, comma 1, le parole: "né le cause ostative" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero nel
pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10-bis, qualora non ricorrano le cause
ostative".
Art. 19-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)
1. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 2, dopo la lettera s), inserire la seguente:
"s-bis) articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante 'Testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero'".;
b) dopo l'articolo 20, sono inseriti i seguenti:
"Articolo 20-bis. - (Presentazione immediata a giudizio dell'imputato in casi particolari) - 1. Per i reati
procedibili d'ufficio, in caso di flagranza di reato ovvero quando la prova è evidente, la polizia giudiziaria
chiede al pubblico ministero l'autorizzazione a presentare immediatamente l'imputato a giudizio dinanzi al
giudice di pace.
2. La richiesta di cui al comma 1, depositata presso la segreteria del pubblico ministero, contiene:
a) le generalità dell'imputato e del suo difensore, ove nominato;
b) l'indicazione delle persone offese dal reato;
c) la descrizione, in forma chiara e precisa, del fatto che si addebita all'imputato, con l'indicazione degli
articoli di legge che si assumono violati;
d) l'indicazione delle fonti di prova a sostegno della richiesta, nonché le generalità dei testimoni e dei
consulenti tecnici, con espressa indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame;
e) la richiesta di fissazione dell'udienza per procedere nei confronti delle persone citate a giudizio.
3. Salvo che ritenga di richiedere l'archiviazione, il pubblico ministero autorizza la presentazione
immediata nei quindici giorni successivi, indicando la data e l'ora del giudizio dinanzi al giudice di pace e
nominando un difensore d'ufficio all'imputato che ne è privo. Se non ritiene sussistere i presupposti per la
presentazione immediata o se ritiene la richiesta manifestamente infondata ovvero presentata dinanzi ad
un giudice di pace incompetente per territorio, il pubblico ministero provvede ai sensi dell'articolo 25,
comma 2.
4. L'ufficiale giudiziario, notifica senza ritardo all'imputato e al suo difensore copia della richiesta di cui al
comma 2 e dell'autorizzazione del pubblico ministero.
"Articolo 20-ter. - (Citazione contestuale dell'imputato in udienza in casi particolari). - 1. Nei casi previsti
dall'articolo 20-bis, comma 1, quando ricorrono gravi e comprovate ragioni di urgenza che non
consentono di attendere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, ovvero se
l'imputato si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà personale,
la polizia giudiziaria formula altresì richiesta di citazione contestuale per l'udienza.
2. Se ritiene sussistere i presupposti di cui al comma 1, il pubblico ministero rinvia l'imputato
direttamente dinanzi al giudice di pace con citazione per l'udienza contestuale all'autorizzazione di cui
all'articolo 20-bis, comma 3, altrimenti provvede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.
3. Quando il pubblico ministero dispone la citazione ai sensi del comma 2, la polizia giudiziaria conduce
l'imputato che si trova a qualsiasi titolo sottoposto a misure di limitazione o privazione della libertà
personale direttamente dinanzi al giudice di pace per la trattazione del procedimento, salvo che egli
espressamente rinunzi a partecipare all'udienza. Se l'imputato non si trova sottoposto a misure di
limitazione o privazione della libertà personale, la polizia giudiziaria notifica immediatamente allo stesso
la richiesta di cui al comma 1 e il provvedimento del pubblico ministero. Copia della richiesta e del
provvedimento del pubblico ministero sono altresì comunicati immediatamente al difensore".
c) dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:
"Articolo 32-bis. - (Svolgimento del giudizio a presentazione immediata). - 1. Nel corso del giudizio a
presentazione immediata di cui agli articoli 20-bis e 20-ter si osservano le posizioni dell'articolo 32.
2. La persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente dall'ufficiale giudiziario nel corso
del giudizio a presentazione immediata di cui all'articolo 20-bis. Nel corso del giudizio a citazione
contestuale di cui all'articolo 20-ter la persona offesa e i testimoni possono essere citati anche oralmente
dall'ufficiale giudiziario ovvero dalla polizia giudiziaria.
3. Il pubblico ministero, l'imputato e la parte civile presentano direttamente a dibattimento i propri
testimoni e consulenti tecnici.
4. Il pubblico ministero contesta l'imputazione all'imputato presente.
5. L'imputato è avvisato della facoltà di chiedere un termine a difesa non superiore a sette giorni. Quando
l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine. Nel caso previsto dall'articolo 20-ter, il termine non può essere superiore a
quarantotto ore".
d) dopo l'articolo 62, è inserito il seguente:
"Articolo 62-bis. - (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva). - Nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di
pace applica la misura sostitutiva di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante 'Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
giuridica dello straniero'"».
Art. 20.
(Poteri di accesso e accertamento del prefetto)
1. Al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, recante: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio
1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia», sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché disposizioni concernenti i poteri del
prefetto in materia di contrasto alla criminalità organizzata»;
b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. - (Poteri di accesso e accertamento del prefetto). – 1. Per l’espletamento delle funzioni volte
a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, il prefetto può disporre accessi ed accertamenti nei
cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici, avvalendosi, a tal fine, dei gruppi
interforze di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 14 marzo 2003, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2004.
2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il
Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ed il Ministro dello sviluppo economico, sono definite, nel
quadro delle norme previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1998, n. 252, le modalità di rilascio delle comunicazioni e delle informazioni riguardanti gli accessi e gli
accertamenti effettuati presso i cantieri di cui al comma 1».
Art. 21.
(Modifica al decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726)
1. Al quarto comma dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 1982, n. 629, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, le parole: «banche, istituti di credito pubblici e privati, società
fiduciarie e presso ogni altro istituto o società che esercita la raccolta del risparmio o l’intermediazione
finanziaria» sono sostituite dalle seguenti: «e i soggetti di cui al capo III del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231».
Art. 22.
(Modifiche all’articolo 1 e al titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. All’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero
del delitto di cui all’articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».
2. Il titolo della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: «Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere».
Art. 23.
(Modifica alle disposizioni del codice di procedura penale in tema di misure cautelari personali)
1. All’articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: «all’articolo 416-bis del codice
penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«all’articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alle fattispecie previste dagli articoli
600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale».
Art. 24.
(Modifica alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
1. All'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, al quarto comma, dopo le parole: "sottrarsi ai
controlli di polizia," sono inserite le seguenti: "armi a modesta capacità offensiva, riproduzioni di armi di
qualsiasi tipo, compresi i giocattoli riproducenti armi, altre armi o strumenti, in libera vendita, in grado di
nebulizzare liquidi o miscele irritanti non idonei ad arrecare offesa alle persone, prodotti pirotecnici di
qualsiasi tipo, nonché sostanze infiammabili e altri mezzi comunque idonei a provocare lo sprigionarsi
delle fiamme,".
Art. 25.
(Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575)
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, le parole: «con la notificazione della proposta» sono soppresse;
b) all’articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «di cui
all’articolo 2, comma 1»;
2) al comma 4, dopo le parole: «il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore
della Direzione investigativa antimafia»;
3) al comma 6, dopo le parole: «Il procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore
della Direzione investigativa antimafia»;
c) all’articolo 2-ter, commi secondo, sesto e settimo, dopo le parole: «del procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
d) all’articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica» sono
inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1»;
e) all’articolo 10-quater, secondo comma, dopo le parole: «su richiesta del procuratore della Repubblica»
sono inserite le seguenti: «di cui all’articolo 2, comma 1».
Art. 26.
(Modifica all’articolo 12-sexies, comma 2-ter, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, il comma 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Nel caso previsto dal comma 2, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei
beni e delle altre utilità di cui al comma 1, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e
altre utilità per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona».
Art. 27.
(Modifica all’articolo 12-sexies, comma 4-bis, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356)
1. All’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 4-bis, le parole: «dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 2-quater, 2-sexies, 2-septies, 2-
octies, 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni».
Art. 28.
(Modifiche all’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55)
1. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge 19 marzo 1990, n. 55, primo periodo, dopo le parole: «appositi
registri» sono inserite le seguenti: «, anche informatici,» e dopo le parole: «procedimenti di
prevenzione.» sono inseriti i seguenti periodi: «Nei registri viene curata l’immediata annotazione
nominativa delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o
patrimoniali da parte dei soggetti titolari del potere di proposta. Il questore territorialmente competente e
il direttore della Direzione investigativa antimafia provvedono a dare immediata comunicazione alla
procura della Repubblica competente per territorio della proposta di misura personale e patrimoniale da
presentare al Tribunale competente'».
Art. 29.
(Sequestri)
1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
«Art. 104. - (Esecuzione del sequestro preventivo). – 1. Il sequestro preventivo è eseguito:
a) sui mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento
presso il debitore o presso il terzo in quanto applicabili;
b) sugli immobili o mobili registrati con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
c) sui beni aziendali organizzati per l’esercizio di un’impresa, oltre che con le modalità previste per i
singoli beni sequestrati, con l’immissione in possesso dell’amministratore, con l’iscrizione del
provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l’impresa;
d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l’annotazione nei libri sociali e con l’iscrizione nel registro delle
imprese;
e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, ivi compresi i titoli del debito pubblico, con la registrazione
nell’apposito conto tenuto dall’intermediario ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 24 giugno
1998, n. 213. Si applica l’articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170.
2. Si applica altresì la disposizione dell’articolo 92.»;
b) nel capo VII, dopo l’articolo 104 è inserito il seguente:
«Art. 104-bis. - (Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo). – 1. Nel caso in cui il
sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare
l’amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all’articolo 61,
comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, l’autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell’Albo di cui all’articolo
2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Con decreto motivato dell’autorità giudiziaria la
custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo
precedente».
Art. 30.
(Conservazione e amministrazione dei beni sequestrati)
1. 1. All'articolo 2-septies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4-bis. Le procedure esecutive, gli atti di pignoramento e i provvedimenti cautelari in corso da parte di
Equitalia S.p.A. o di altri concessionari di riscossione pubblica sono sospesi nelle ipotesi di sequestro di
aziende o società disposto ai sensi della presente legge con nomina di un amministratore giudiziario. È
conseguentemente sospesa la decorrenza dei relativi termini di prescrizione.
4-ter. Nelle ipotesi di confisca dei beni, aziende o società sequestrati i crediti erariali si estinguono per
confusione ai sensi dell'articolo 1253 del codice civile».
2. All’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole: «negli albi degli
avvocati, dei procuratori legali, dei dottori commercialisti e dei ragionieri del distretto nonché tra persone
che, pur non munite delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza
nell’amministrazione di beni del genere di quelli sequestrati» sono sostituite dalle seguenti: «nell’Albo
nazionale degli amministratori giudiziari».
3. L’Albo di cui all’articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, tenuto presso il Ministero della giustizia, è istituito con decreto legislativo
da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell’interno, dell’economia e delle finanze e dello sviluppo
economico. Con il decreto legislativo sono definiti:
a) i titoli che costituiscono requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo;
b) l’ambito delle attività oggetto della professione;
c) le norme transitorie che disciplinano l’inserimento nell’Albo degli attuali iscritti nell’albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell’albo degli avvocati, ovvero di coloro che, pur non muniti
delle suddette qualifiche professionali, abbiano comprovata competenza nell’amministrazione di beni del
genere di quelli sequestrati;
d) i criteri di liquidazione dei compensi professionali degli amministratori giudiziari, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello Stato, tenuto conto anche della natura dei beni, del valore
commerciale del patrimonio da amministrare, dell’impegno richiesto per la gestione dell’attività, delle
tariffe professionali o locali e degli usi.
4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro trenta giorni
dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto. Decorso il termine senza che le Commissioni
abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza il decreto legislativo può essere comunque adottato.
5. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 3, sono stabilite le modalità di tenuta e pubblicazione dell’Albo
nazionale degli amministratori giudiziari, nonché i rapporti con le autorità giudiziarie che procedono alla
nomina.
6. All’articolo 2-octies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole: «a qualunque
titolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero sequestrate o comunque nella disponibilità del
procedimento».
7. Al comma 1 dell’articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica alle aziende o società
per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge
31 maggio 1965, n. 575».
Art. 31.
(Custodia di beni mobili registrati)
1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili
sequestrati, sono affidati dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le
esigenze di polizia giudiziaria, i quali ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, ovvero
possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. Se è stato nominato l’amministratore giudiziario di
cui all’articolo 2-sexies, l’affidamento non può essere disposto senza il previo parere favorevole di
quest’ultimo».
Art. 32.
(Modifiche all’articolo 38 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile2006, n.163)
1. All’articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m-bis) è aggiunta la seguente:
"m-ter) di cui alla precedente letto b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991 n.152 convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203, non
risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base
della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente alla Autorità di cui all'articolo
6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio"».
»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I casi di esclusione previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte
a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate
ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario».
Art. 33.
(Assegnazione dei beni confiscati alle organizzazioni criminali mafiose)
1. L’articolo 2-decies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:
«Art. 2-decies. – 1. Ferma la competenza dell’Agenzia del demanio per la gestione dei beni confiscati alle
organizzazioni criminali di cui agli articoli 2-nonies e 2-undecies
della presente legge e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, la destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali è effettuata con
provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale di Governo ove si trovano i beni o ha sede l’azienda, su
proposta non vincolante del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio, sulla base della stima del valore
risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima, sentite le
amministrazioni di cui all’articolo 2-undecies della presente legge interessate, eventualmente in sede di
conferenza di servizi, nonché i soggetti di cui è devoluta la gestione dei beni.
2. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta di cui al comma 1 non è formulata dall’Agenzia del
demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-
nonies.
3. Il provvedimento del prefetto è emanato entro novanta giorni dalla proposta di cui al comma 1 o dal
decorso del termine di cui al comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni
particolarmente complesse. Anche prima dell’emanazione del provvedimento di destinazione, per la tutela
dei beni confiscati si applica il secondo comma dell’articolo 823 del codice civile».
Art. 33-bis.
(Modifica al decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
2008 n. 186)
1. All'art. 2-quinquies comma 1, lettera a) del decreto-legge 2 ottobre 2008 n. 151 convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 2008, n. 186, le parole: "affine o convivente" sono sostituite dalle
seguenti: "convivente, parente o affine entro il quarto grado
Art. 33-ter.
(Modifica alla legge 22 dicembre 1999, n. 512)
1. Al comma 1, alinea, dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono
soppresse e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Gli Enti costituiti parte civile nelle forme previste dal codice di procedura penale hanno diritto di
accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente al
rimborso delle spese processuali".
2. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, le parole: "e gli Enti" sono soppresse,
e la parola: "costituiti" è sostituita dalla seguente: "costituite". Dopo il medesimo comma 2, è inserito il
seguente:
"2-bis. Gli Enti costituiti in un giudizio civile, nelle forme previste dal codice di procedura civile, hanno
diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, limitatamente
al rimborso delle spese processuali".
Art. 33-quater.
(Sospensione cautelativa e scioglimento)
1. Quando si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo anche internazionale
ovvero per un reato aggravato ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 e successive modificazioni, e sussistono
concreti e specifici elementi che consentano di ritenere che l'attività di organizzazioni, di associazioni,
movimenti o gruppi favorisca la commissione dei medesimi reati, può essere disposta cautelativamente,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, la sospensione di ogni attività associativa. La
richiesta è presentata al giudice competente per il giudizio in ordine ai predetti reati, il quale decide entro
dieci giorni. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del medesimo
articolo 3 della legge n. 17 del 1982. Il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è revocato in ogni momento quando vengano meno i presupposti
indicati nel medesimo comma.
3. Quando con sentenza irrevocabile sia accertato che l'attività di organizzazioni, di associazioni,
movimenti o gruppi abbia favorito la commissione di taluno dei reati di cui al comma 1, il Ministro
dell'interno ordina con decreto lo scioglimento dell'organizzazione, associazione, movimento o gruppo e
dispone la confisca dei beni, ove non sia già disposta in sentenza
Art. 34.
(Modifiche all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354)
1. All’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) comma 1, le parole: «il Ministro di grazia e giustizia» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro della
giustizia»;
b) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «4-bis» sono inserite le seguenti: «o comunque per un
delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo
mafioso»;
c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In caso di unificazione di pene concorrenti
o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando sia
stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis.»;
d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Il provvedimento emesso ai sensi del comma 2 è adottato con decreto motivato del Ministro della
giustizia, anche su richiesta del Ministro dell’interno, sentito l’ufficio del pubblico ministero che procede
alle indagini preliminari ovvero quello presso il giudice procedente e acquisita ogni altra necessaria
informazione presso la Direzione nazionale antimafia, gli organi di polizia centrali e quelli specializzati
nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata, terroristica o eversiva, nell’ambito delle rispettive
competenze. Il provvedimento medesimo ha durata pari a quattro anni ed è prorogabile nelle stesse
forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni. La proroga è disposta quando risulta che la
capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta
meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno
all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove
incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita
dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per
escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno
dell’operatività della stessa.»;
e) il comma 2-ter è abrogato;
f) al comma 2-quater:
1) all’alinea, al primo periodo è premesso il seguente: «I detenuti sottoposti al regime speciale di
detenzione devono essere ristretti all’interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati
preferibilmente in aree insulari, ovvero comunque all’interno di sezioni speciali e logisticamente separate
dal resto dell’istituto e custoditi da reparti specializzati della polizia penitenziaria» e nel primo periodo le
parole: «può comportare» sono sostituite dalla seguente: «prevede»;
2) alla lettera b):
2.1) nel primo periodo, le parole: «in un numero non inferiore a uno e non superiore a due» sono
sostituite dalle seguenti: «nel numero di uno»;
2.2) nel terzo periodo le parole: «I colloqui possono essere» sono sostituite dalle seguenti: «I colloqui
vengono» e alle parole: «può essere autorizzato» sono premesse le seguenti: «solo per coloro che non
effettuano colloqui»;
2.3) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I colloqui sono comunque videoregistrati»;
2.4) all’ultimo periodo, dopo le parole: «non si applicano ai colloqui con i difensori» sono aggiunte le
seguenti: «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o
un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»;
3) nella lettera f), le parole: «cinque persone» sono sostituite dalle seguenti: «quattro persone», le
parole: «quattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «due ore» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Saranno inoltre adottate tutte le necessarie misure di sicurezza anche attraverso accorgimenti
di natura logistica sui locali di detenzione, volte a garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di
comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi»;
g) il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Il detenuto o l’internato nei confronti del quale è stata disposta o prorogata l’applicazione
del regime di cui al comma 2, ovvero il difensore, possono proporre reclamo avverso il procedimento
applicativo. Il reclamo è presentato nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento e
su di esso è competente a decidere il tribunale di sorveglianza di Roma. Il reclamo non sospende
l’esecuzione del provvedimento»;
h) il comma 2-sexies è sostituito dal seguente:
«2-sexies. Il tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo di cui al comma 2-quinquies, decide
in camera di consiglio, nelle forme previste dagli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale, sulla
sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento. All’udienza le funzioni di pubblico ministero
possono essere altresì svolte da un rappresentante dell’ufficio del procuratore della Repubblica di cui al
comma 2-bis o del Procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore di
cui al comma 2-bis, il procuratore generale presso la corte d’appello, il detenuto, l’internato o il difensore
possono proporre, entro dieci giorni dalla sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza
del tribunale per violazione di legge. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento ed è
trasmesso senza ritardo alla Corte di cassazione. Se il reclamo viene accolto, il Ministro della giustizia,
ove intenda disporre un nuovo provvedimento ai sensi del comma 2, deve, tenendo conto della decisione
del tribunale di sorveglianza, evidenziare elementi nuovi o non valutati in sede di reclamo»;
i) dopo il comma 2-sexies è aggiunto il seguente:
«2-septies. Per la partecipazione del detenuto o dell’internato all’udienza si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».
Art. 35.
(Introduzione dell’articolo 391-bis del codice penale)
1. Nel libro II, titolo III, capo II, del codice penale, dopo l’articolo 391 è inserito il seguente:
«Art. 391-bis. - (Agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario). – Chiunque consente a un detenuto,
sottoposto alle restrizioni di cui all’articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con
altri in elusione delle prescrizioni all’uopo imposte, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un
soggetto che esercita la professione forense si applica la pena della reclusione da due a cinque anni».
Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)
1. Dopo l'articolo 76, comma 4-bis. del decreto del Presidenle della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. è
inserito il seguente:
"4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale
può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede con gli ordinari stanziamenti di
bilancio .
3-bis. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 23 della
presente legge, dopo le parole: "all'articolo 51, comma 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, limitatamente alla
fatti specie previste dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies del codice penale" sono aggiunte le
seguenti: "nonché in ordine ai delitti di cui all'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma,
609-quater, secondo comma e 609-octies del codice penale";
3-ter. All'articolo 380, comma 2, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
"d-bis) delitto di violenza sessuale previsto dall'articolo 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma,
e delitto di violenza sessuale di gruppo, previsto dall'articolo 609-octies ".
3-quater. Al comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, dopo la parola: "600" sono inserite le seguenti: "600-bis, primo comma, 600-ter,
primo e secondo comma", e dopo le parole: "602", sono inserite le seguenti: "609-bis, escluso il caso
previsto dal terzo comma, 609-ter, 609-quater, primo comma e 609-octies del codice penale";
b) al quarto periodo, le parole: "600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-
quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-octies", sono sostituite dalle seguenti: "600-bis, secondo e
terzo comma, 600-ter, terzo comma 600-quinquis, 609-bis, terzo comma, e 609-quater, secondo
comma"
Art. 36.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286)
1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«1-bis. L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica sono subordinate alla verifica, da parte dei
competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende
fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie. Se la verifica delle condizioni igienicosanitarie
non è compiuta nel termine di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, quest’ultima è effettuata
con riserva di verifica, fatta salva la facoltà di successiva cancellazione in caso di verifica con esito
negativo».
2. All’articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
«a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai
competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei
genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà».
Art. 37.
(Attività di trasferimento di fondi «Money transfer»)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, gli agenti in attività
finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento di fondi (money
transfer) acquisiscono e conservano per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto che ordina
l’operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le modalità previste con
decreto del Ministro dell’interno emanato ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 luglio
2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. In mancanza del titolo gli
agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all’autorità locale di pubblica sicurezza,
trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato con la
cancellazione dall’elenco degli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 25
settembre 1999, n. 374.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 38.
(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Alla UIF e al personale addetto si applica l’articolo 24, comma 6-bis, della legge 28 dicembre
2005, n. 262»;
b) all’articolo 48, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. L’avvenuta archiviazione della segnalazione è comunicata dalla UIF al segnalante direttamente,
ovvero tramite gli ordini professionali di cui all’articolo 43, comma 2»;
c) all’articolo 56, comma 1, dopo le parole: «ai sensi degli articoli 7, comma 2,» sono inserite le seguenti:
«37, commi 7 e 8,»;
d) all’articolo 56, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L’autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall’articolo 11, commi 1, lettera m), e 3, lettere
c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti
dal presente decreto».
Art. 39.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. Al citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 3:
1) nel terzo periodo, dopo le parole: «o che risulti condannato, anche» sono inserite le seguenti: «con
sentenza non definitiva, compresa quella adottata»;
2) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Impedisce l’ingresso dello straniero in Italia anche la
condanna, con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III,
sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e
474 del codice penale»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
"2-ter. La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un
contributo, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le modalità del
versamento nonché di attuazione della disposizione di cui all'articolo 14-bis, comma 2. Non è richiesto il
versamento del contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta
asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari".»;
c) all’articolo 5, comma 5-bis, le parole: «per i reati previsti dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale,» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati previsti dagli articoli 380, commi
1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale,»;
d) all’articolo 5, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-ter. Il permesso di soggiorno è rifiutato o revocato quando si accerti la violazione del divieto di cui
all’articolo 29, comma 1-ter»;
e) all’articolo 5, comma 8-bis, dopo le parole: «ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare
il rilascio di un visto d’ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno
o di una carta di soggiorno» sono inserite le seguenti: «oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o
alterati»;
f) all’articolo 6, comma 2, le parole: «e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all’accesso a pubblici
servizi» sono sostituite dalle seguenti: «e per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui
all’articolo 35»;
g) all’articolo 6, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza
giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del
permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è
punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000».
h) all’articolo 9, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al
superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di
svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca».
i) all’articolo 9, comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nel caso di richiesta relativa ai
familiari di cui al comma 1, il questore rilascia il titolo di soggiorno quando i medesimi familiari sono
regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato ininterrottamente da almeno cinque anni, salvo
quanto previsto dal comma 6.»;
l) all’articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) soppresso»;
2) i commi 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«5-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed
espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con
l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento
scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata,
nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato
della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese
in Italia, anche se onoraria, nonché per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia
possibile, nello Stato di provenienza.
5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in
violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a
quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio
nazionale ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di
soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in
assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica
la pena della reclusione da sei mesi ad un anno se l’espulsione è stata disposta perché il permesso di
soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo, ovvero se la richiesta
del titolo di soggiorno è stata rifiutata, ovvero se lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in
violazione dell’articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68. In ogni caso, salvo che lo
straniero si trovi in stato di detenzione in carcere, si procede all’adozione di un nuovo provvedimento di
espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica per violazione all’ordine di
allontanamento adottato dal questore ai sensi del comma 5-bis. Qualora non sia possibile procedere
all’accompagnamento alla frontiera, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 5-bis del presente
articolo nonché, ricorrendone i presupposti, quelle di cui all’articolo 13, comma 3.
5-quater. Lo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui al comma 5-ter e di un nuovo
ordine di allontanamento di cui al comma 5-bis, che continua a permanere illegalmente nel territorio dello
Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al
comma 5-ter, terzo e ultimo periodo.
5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater si procede con rito direttissimo
ed è obbligatorio l’arresto dell’autore del fatto»;
l-bis) dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
'Art. 14-bis. - (Fondo rimpatri) - 1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo rimpatri
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di
provenienza.
1-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera n-bis) del comma 1, non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le Amministrazioni interessate provvedono alle attività
ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Nel Fondo di cui al comma 1 confluisce la metà del gettito conseguito attraverso la riscossione del
contributo di cui all'articolo 5, comma 2-ter nonché i contributi eventualmente disposti dall'Unione
europea per le finalità del Fondo medesimo. La quota residua del gettito del contributo di cui all'articolo
5, comma 2-ter è assegnata allo stato di previsione del Ministero dell'interno, per gli oneri connessi alle
attività istruttorie inerenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno.";
m) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «né le cause ostative indicate nell’articolo 14, comma 1, del
presente testo unico,» sono inserite le seguenti: «che impediscono l’esecuzione immediata dell’espulsione
con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,»;
m-bis) all'articolo 22, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
"11-bis. Lo straniero che ha conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello,
alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico
previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n.
442, per un periodo non superiore a dodici mesi, ovvero, in presenza dei requisiti previsti dal presente
testo unico, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
n) soppressa
n-bis) all'articolo 27, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
"1-ter. Il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c), g) è sostituito da una
comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro
subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo
sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo. Lo sportello unico
trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso
dello straniero ai sensi dell'art. 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime
modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso.
Entro otto giorni dall'ingresso in Italia lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione,
unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del
permesso di soggiorno.
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1-ter si applicano ai datori di lavoro che hanno sottoscritto con il
Ministero dell'interno, sentito il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un apposito
protocollo di intesa, con cui i medesimi datori di lavoro garantiscono la capacità economica richiesta e
l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro di categoria"».
o) all’articolo 29, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il
familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente
soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale;
p) all’articolo 29, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 6, è consentito l’ingresso per ricongiungimento al figlio
minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l’altro genitore, del genitore naturale che dimostri il
possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di
tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell’altro genitore.»;
q) all’articolo 29, il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta»;
r) soppressa
s) all’articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «e ai minori comunque affidati» sono sostituite dalle seguenti: «e, fermo
restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati»;
2) al comma 1-bis, dopo le parole: «ai minori stranieri non accompagnati» sono inserite le seguenti: «,
affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela,»;
s-bis) all'articolo 35, il comma 5 dell'articolo è soppresso.
Art. 40.
(Utilizzo dei sistemi di videosorveglianza da parte degli enti locali)
1. Per la tutela della sicurezza urbana, i comuni possono utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi
pubblici o aperti al pubblico.
2. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di
videosorveglianza è limitata ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di
ulteriore conservazione.
3. In presenza di una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria e in relazione ad
una attività investigativa in corso, è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può
comunque superare i quattordici giorni.
Art. 41.
(Accordo di integrazione per il rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Dopo l’articolo 4 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il
seguente:
«Art. 4-bis. - (Accordo di integrazione). – 1. Ai fini di cui al presente testo unico, si intende con
integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri,
nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno
a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri e le modalità
per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di
rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, di un Accordo di integrazione, articolato per
crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di
validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenta condizione
necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determina la revoca
del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore
secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4, ad eccezione dello straniero titolare di permesso di
soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi
familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per
familiare straniero di cittadino dell'Unione europea nonché dello straniero titolare di altro permesso di
soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare».
Art. 42.
(Modifiche all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. All’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente
testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello
Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero
di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con
la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne
l’ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne
l’ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di
trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a),
b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni
persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo
sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l’ingresso di minori da impiegare in attività illecite
al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata
la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono
esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per
commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
Art. 43.
(Modifica all’articolo 407 del codice di procedura penale)
1. All’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
Art. 44.
(Modifica all’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228)
0.1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente
nel Comune ove ha il domicilio. Il richiedente l'iscrizione anagrafica senza fissa dimora è tenuto a fornire
all'ufficio anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli opportuni accertamenti atti a stabilire
l'effettiva sussistenza del domicilio"».
1. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente: «È
comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,
presso il Ministero dell’interno un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora. Con
decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso
l’utilizzo del sistema INA-SAIA».
Art. 45.
(Modifica all’articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223)
1. All’articolo 11, comma 1, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1989, n. 223, le parole: « trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno» sono
sostituite dalle seguenti: «trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno».
Art. 46.
(Concorso delle associazioni volontarie al presidio del territorio)
1. Gli enti locali, previo parere del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono
legittimati ad avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati
al fine di segnalare agli organi di polizia locale, ovvero alle Forze di polizia dello Stato, eventi che possano
arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale. Dalla presente disposizione non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 47.
(Rimpatrio assistito di minore cittadino dell’Unione europea)
1. Nei limiti delle risorse annualmente assegnate al Fondo nazionale per le politiche migratorie, le
disposizioni relative al rimpatrio assistito di cui all’articolo 33, comma 2-bis, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applicano ai minori cittadini dell’Unione europea non
accompagnati presenti nel territorio dello Stato che esercitano la prostituzione, quando sia necessario
nell’interesse del minore stesso, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
Art. 48.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All’articolo 128 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente sia stato
coinvolto in un incidente stradale e a suo carico sia stata contestata la violazione di una delle disposizioni
del presente codice da cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida.
1-ter. È sempre disposta la revisione della patente di cui al comma 1 quando il conducente minore degli
anni 18 sia autore materiale di una violazione delle norme del presente codice da cui è previsto che
consegua l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida
ovvero la decurtazione di almeno 5 punti dalla patente di guida»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli
accertamenti di cui ai commi 1, 1-bis ed 1-ter è sempre disposta la sospensione della patente di guida
fino al superamento con esito favorevole degli accertamenti stessi. La sospensione decorre dal giorno
successivo allo scadere del termine indicato nell’invito a sottoporsi a revisione senza necessità di
emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del prefetto. Chiunque circola
durante il periodo di sospensione della patente di guida a tempo indeterminato è soggetto alle sanzioni
amministrative di cui all’articolo 218. Le stesse disposizioni si applicano anche a chiunque sia stato
dichiarato, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei commi 1, 1-bis o 1-ter,
temporaneamente inidoneo alla guida»;
c) il comma 3 è abrogato.
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 186, comma 2, lettera c), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Se il veicolo
appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata";
b) all'articolo 187, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Si applicano le disposizioni
del'articolo 186, comma 2, lettera c), terzo, sesto e settimo periodo, nonchè quelle di cui al comma
2.quinquies del medesimo articolo 186
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto il
seguente:
«4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell’articolo 240 del codice penale, è sempre
disposta la confisca amministrativa del veicolo sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto
circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti intestati al conducente. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 213 del presente codice».
4. All’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
«c-bis) al Ministero dell’interno, missione "ordine pubblico e sicurezza", nella misura del 7,5 per cento del
totale annuo, per l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature delle Forze di polizia di cui all’articolo 12,
comma 1, lettere a), b) e c), destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza
della circolazione stradale;
c-ter) al Ministero dell’interno, nella misura del 2,5 per cento del totale annuo, per le spese relative agli
accertamenti di cui agli articoli 186 e 187, sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di
polizia»;
b) al comma 4, la parola: "diecimila" è sostituita dalla seguente: "cinquantamila";
c) al comma 4-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ovvero al finanziamento di progetti di
potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a
progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 e 187
ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia
municipale di cui all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), destinati al potenziamento dei servizi di
controllo finalizzati alla sicurezza della circolazione stradale e alla sicurezza urbana"».
5. Dopo l’articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è inserito il seguente:
«Art. 208-bis. - (Destinazione dei veicoli sequestrati o confiscati). – 1. I veicoli sequestrati ai sensi
dell’articolo 186, commi 2, lettera c), 2-bis e 7, e dell’articolo 187, commi 1 e 1-bis, sono affidati
dall’autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia, anche per le esigenze delle sezioni di
polizia giudiziaria, che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di polizia, prioritariamente per la
prevenzione al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, ovvero possono essere affidati ad
altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o
di tutela ambientale.
2. I veicoli di cui al comma 1, acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, sono
assegnati, a richiesta, agli organi o enti che ne hanno avuto l’uso. Qualora tali enti od organi non
presentino richiesta di assegnazione, i beni sono posti in vendita. Se la procedura di vendita è
antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero
dell’economia e delle finanze è disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 301-bis del testo unico di cui al del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 2-undecies della legge 31
maggio 1965, n. 575, concernenti la gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati».
6. All’articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, comma 3-bis, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Quando la revoca della patente accede alla violazione degli articoli 186, comma 2,
lettera c), e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di 5 anni, decorrenti
dall’epoca di accertamento del reato».
7. Nel titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 219 è
inserito il seguente:
«Art. 219-bis. - (Ritiro, sospensione o revoca del certificato di idoneità alla guida). – 1. Nell’ipotesi in cui,
ai sensi del presente codice, è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione
o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente
munito di certificato di idoneità alla guida di cui all’articolo 116, commi 1-bis e 1-ter, le sanzioni
amministrative accessorie si applicano al certificato di idoneità alla guida secondo le procedure degli
articoli 216, 218 e 219. In caso di circolazione durante il periodo di applicazione delle sanzioni accessorie
si applicano le sanzioni amministrative di cui agli stessi articoli. Si applicano, altresì, le disposizioni
dell’articolo 126-bis.
2. Se il conducente è persona munita di patente di guida, nell’ipotesi in cui, ai sensi del presente codice,
sono stabilite le sanzioni amministrative accessorie del ritiro, della sospensione o della revoca della
patente di guida, le stesse sanzioni amministrative accessorie si applicano anche quando le violazioni
sono commesse alla guida di un veicolo per il quale non è richiesta la patente di guida. In tali casi si
applicano, altresì, le disposizioni dell’articolo 126-bis.
3. Quando il conducente è minorenne si applicano le disposizioni dell’articolo 128 commi 1-ter e 2».
8. Nel titolo VI, capo II, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo l’articolo 224-bis è
inserito il seguente:
«Art. 224-ter. - (Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della confisca
amministrativa e del fermo amministrativo in conseguenza di ipotesi di reato). – 1. Nelle ipotesi di reato
per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, l’agente od organo
accertatore della violazione procede al sequestro secondo le disposizioni dell’articolo 213, in quanto
compatibili. Copia del verbale di sequestro è trasmessa, unitamente al rapporto, entro dieci giorni,
tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della
commessa violazione.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto
divenuti irrevocabili ai sensi dell’articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni,
ne trasmette copia autentica al prefetto affinché disponga la confisca amministrativa secondo le
disposizioni dell’articolo 213 del presente codice, in quanto compatibili.
3. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria del fermo
amministrativo, l’agente od organo accertatore della violazione dispone il fermo amministrativo
provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo la procedura di cui all’articolo 214, in quanto
compatibile.
4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili,
anche se è stata applicata la sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato la
sentenza o il decreto, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica all’organo di polizia
competente affinché disponga il fermo amministrativo del veicolo secondo le disposizioni dell’articolo 214,
in quanto compatibili.
5. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione
amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in caso di
fermo, l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, accerta la sussistenza o
meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai
sensi degli articoli 213 e 214, in quanto compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza
irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
6. Nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3,
l’ufficio o il comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione, ricevuta la comunicazione della
cancelleria, ordina la restituzione del veicolo all’intestatario. Fino a tale ordine, sono fatti salvi gli effetti
del fermo amministrativo provvisorio disposto ai sensi del medesimo comma 3».
Art. 48-bis.
(Modifiche all'articolo 75 e 75-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309)
1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla
lettera a),";
2) sostituire la lettera a), con la seguente:
1) dopo le parole: "non superiore a un anno," sono inserite le seguenti: "salvo quanto previsto dalla
lettera a),";
2) sostituire la lettera a), con la seguente:
"a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di
motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli per un periodo fino
a tre anni".
All'articolo 75-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "per la durata massima di due anni" sono soppresse;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. La durata massima delle misure di cui al comma precedente è fissata in due anni per quelle
indicate nelle lettere a), b), c), d), ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f).
Art. 48-tris.
(Ulteriori modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 120 è sostituito dal seguente:
"Art. 120. - (Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116). -1. Non
possono conseguire la patente di guida, il certificato di abilitazione professionale per la guida di moto
veicoli e il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, i delinquenti abituali, professionali o per
tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di
prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
riabilitativi, nonché i soggetti destinatari del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del
medesimo decreto n. 309 del 1990.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 309 del
1990, se le condizioni soggettive indicate al comma 1 intervengono in data successiva al rilascio, il
prefetto provvede alla revoca della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la
guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori. La revoca non può essere
disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di
quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati dal medesimo comma 1.
3. La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2, non può conseguire una nuova
patente di guida prima che siano trascorsi almeno 3 anni.
4. Avverso i provvedimenti di diniego di cui al comma 1 e i provvedimenti di cui al comma 2 è ammesso il
ricorso al Ministro dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le
modalità necessarie per l'adeguamento del collegamento telematico tra il sistema informativo del
Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale e quello del Dipartimento per le politiche
del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie in modo da consentire la
trasmissione delle informazioni necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di cui al comma l e
l'acquisizione dei dati relativi alla revoca dei suddetti titoli intervenuta ai sensi del comma 2.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui ai commi l e 3,
provvede al rilascio dei titoli abilitativi di cui all'articolo 116 è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 1000 a euro 3000.
b) al comma 2-bis dell'articolo 117, è aggiunto il seguente periodo: "Fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 120, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75, comma 1, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha
effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida".
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5 dell'articolo 120 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera a), del presente articolo, da adottare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le modalità di
interscambio informativo previste dal comma 2 dell'articolo 120 del medesimo decreto legislativo, nel
testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 49.
(Modifiche al codice penale in materia di circostanze attenuanti)
1. All'articolo 600-sexies, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
"4.bis. Nei casi previsti dagli articoli 600, 601, 602 e 416, sesto comma, le pene sono diminuite fino alla
metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di
elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione e la cattura di uno o più autori
dei reati ovvero per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"».
Art. 50.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti per delitti di
criminalità organizzata)
1. Dopo l’articolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 24-ter. - (Delitti di criminalità organizzata) – 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di
cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall’articolo 74 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da
quattrocento a mille quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all’articolo 416 del codice penale, ad esclusione
del sesto comma, ovvero di cui all’articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura
penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2 si applica la sanzione
dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3».
Art. 51.
(Programmi integrati di cui all’articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)
1. Le disposizioni introdotte dall’articolo 21-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2010.
2. È riaperto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009, il
termine previsto dall’articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la ratifica degli
accordi di programma, di cui all’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267.
3. Sono riaperti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2009,
i termini previsti dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, rispettivamente per la ratifica degli accordi di
programma di cui all’articolo 11, comma 2, e per la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui
all’articolo 12, comma 2, della medesima legge n. 136 del 1999.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, continuano ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2009 a tutti i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 51-bis.
(Fondo contro l'incidentalità notturna)
1. All'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, in legge 2
ottobre 2007, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è abrogato;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per
l'acquisto di materiali, attrezzature e mezzi per le attività di contrasto dell'incidentalità notturna svolte
dalle Forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d) e f-bis del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per campagne di sensibilizzazione e di formazione degli
utenti della strada e per il finanziamento di analisi cliniche, di ricerca e sperimentazione nel settore di
contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti".
c) il comma 4 è abrogato;
2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 186:
1) dopo il comma 2-quinquies sono inseriti i seguenti:
"2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è
commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al comma 2-sexies non possono
essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità
della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
2-octies. Una quota pari al venti per cento dell'ammenda irrogata con la sentenza di condanna che ha
ritenuto sussistente l'aggravante di cui al comma 2-sexies è destinata ad alimentare il Fondo contro
l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e successive modificazioni";
2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente
comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di cui
all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse;
b) all'articolo 187:
1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: "1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 è aumentata
da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore 22 e prima delle ore 7. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 186, commi 2-septies e 2-octies";
2) al comma 5, le parole: "I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad
incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al piano nazionale della sicurezza stradale di
cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144" sono soppresse.
c) all'articolo 195, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174,
176, commi 19 e 20, e 178, sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22
e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di
cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del
decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160 e
successive modificazioni";
d) all'articolo 208, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma "2-bis. Gli incrementi delle sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di
entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità
notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze
adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate
con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e
delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186 comma 2-octies, 187
comma 1-quater destinata al fondo".».
Art. 52.
(Modifica dell’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
1. L’articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
«Art. 143. - (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di
condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti). – 1. Fuori dai casi
previsti dall’articolo 141, i consigli comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di
accertamenti effettuati a norma dell’articolo 59, comma 7, emergono concreti, univoci e rilevanti elementi
su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare degli
amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, ovvero su forme di condizionamento degli stessi, tali da
determinare un’alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed
amministrativi e da compromettere il buon andamento o l’imparzialità delle amministrazioni comunali e
provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da
arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.
2. Al fine di verificare la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell’ente locale, il prefetto
competente per territorio dispone ogni opportuno accertamento, di norma promuovendo l’accesso presso
l’ente interessato. In tal caso, il prefetto nomina una commissione d’indagine, composta da tre funzionari
della pubblica amministrazione, attraverso la quale esercita i poteri di accesso e di accertamento di cui è
titolare per delega del Ministro dell’interno ai sensi dell’articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29
ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi
dalla data di accesso, rinnovabili una volta per un ulteriore periodo massimo di tre mesi, la commissione
termina gli accertamenti e rassegna al prefetto le proprie conclusioni.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dal deposito delle conclusioni della commissione d’indagine,
ovvero quando abbia comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero in ordine
alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi amministrativi ed elettivi, il prefetto, sentito il
comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato con la partecipazione del procuratore
della Repubblica competente per territorio, invia al Ministro dell’interno una relazione nella quale si dà
conto della eventuale sussistenza degli elementi di cui al comma 1 anche con riferimento al segretario
comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell’ente locale. Nella relazione
sono, altresì, indicati gli appalti, i contratti e i servizi interessati dai fenomeni di compromissione o
interferenza con la criminalità organizzata o comunque connotati da condizionamenti o da una condotta
antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto degli accertamenti di cui al presente articolo o per eventi
connessi sia pendente procedimento penale, il prefetto può richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della Repubblica competente, il quale, in deroga all’articolo 329 del codice di procedura
penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere segrete per le esigenze del
procedimento.
4. Lo scioglimento di cui al comma 1 è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell’interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla trasmissione
della relazione di cui al comma 3, ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Nella proposta di
scioglimento sono indicati in modo analitico le anomalie riscontrate ed i provvedimenti necessari per
rimuovere tempestivamente gli effetti più gravi e pregiudizievoli per l’interesse pubblico; la proposta
indica, altresì, gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo
scioglimento. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente delle rispettive giunte e di ogni altro
incarico comunque connesso alle cariche ricoperte, anche se diversamente disposto dalle leggi vigenti in
materia di ordinamento e funzionamento degli organi predetti.
5. Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora la relazione prefettizia rilevi la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell’ente locale, con decreto del Ministro
dell’interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente
il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell’ente, ivi inclusa la sospensione
dall’impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o altra mansione con obbligo di
avvio del procedimento disciplinare da parte dell’autorità competente.
6. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento sono risolti di diritto gli incarichi di
cui all’articolo 110, nonché gli incarichi di revisore dei conti e i rapporti di consulenza e di collaborazione
coordinata e continuativa che non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui all’articolo
144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento o l’adozione di altri provvedimenti di
cui al comma 5, il Ministro dell’interno, entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di cui al comma
3, emana comunque un decreto di conclusione del procedimento in cui dà conto degli esiti dell’attività di
accertamento. Le modalità di pubblicazione dei provvedimenti emessi in caso di insussistenza dei
presupposti per la proposta di scioglimento sono disciplinate dal Ministro dell’interno con proprio decreto.
8. Se dalla relazione prefettizia emergono concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti tra singoli
amministratori e la criminalità organizzata di tipo mafioso, il Ministro dell’interno trasmette la relazione di
cui al comma 3 all’autorità giudiziaria competente per territorio, ai fini dell’applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.
9. Il decreto di scioglimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al decreto sono allegate la proposta del
Ministro dell’interno e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei ministri disponga di mantenere la
riservatezza su parti della proposta o della relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente necessario.
10. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da dodici mesi a diciotto mesi
prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, al fine di assicurare il regolare funzionamento dei servizi affidati
alle amministrazioni, nel rispetto dei princìpi di imparzialità e di buon andamento dell’azione
amministrativa. Le elezioni dei consigli sciolti ai sensi del presente articolo si svolgono nella prima
giornata domenicale successiva alla scadenza della durata dello scioglimento. La data delle elezioni è
fissata dal prefetto con proprio decreto, d’intesa con il presidente della corte d’appello. Qualora la
giornata domenicale coincida con la festività della Pasqua o cada in periodi compresi fra il 1º agosto e il
15 settembre e tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il prefetto fissa la data delle elezioni nella prima
giornata domenicale successiva alla predetta festività o ai predetti periodi. L’eventuale provvedimento di
proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente alla data
di scadenza della durata dello scioglimento stesso, osservando le procedure e le modalità stabilite nel
comma 4.
11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori
responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono
essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella
regione nel cui territorio si trova l’ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno
elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con
provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d’incandidabilità il Ministro dell’interno invia senza
ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la
sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di
procedura civile.
12. Quando ricorrono motivi di urgente necessità, il prefetto, in attesa del decreto di scioglimento,
sospende gli organi dalla carica ricoperta, nonché da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la
provvisoria amministrazione dell’ente mediante invio di commissari. La sospensione non può eccedere la
durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data del
provvedimento di sospensione.
13. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma del presente articolo, quando sussistono
le condizioni indicate nel comma 1, ancorché ricorrano le situazioni previste dall’articolo 141».
Art. 53.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al relativo regolamento di attuazione in materia
di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. Al comma 2, lettera a), dell’articolo 208 del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, le parole: «e della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della Guardia
di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
2. Al comma 3 dell’articolo 393 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, le parole: «e della Guardia di Finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, della
Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato».
Art. 54.
(Modifica all’articolo 585 del codice penale)
1. Il primo comma dell'articolo 585 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Nei casi previsti dagli articoli 582, 583, 583-bis e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 ed è aumentata fino a un terzo, se
concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con
armi o con sostanze corrosive, ovvero da persone travisata o da più persone riunite"».
Art. 55.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri recati dall'articolo 19, valutati in euro 25.298.325 per l'anno 2009 e in euro 33.731.100 a
decorrere dall'anno 2010, e dall'articolo 39, valutati in euro 52.000.000 per l'anno 2009, in euro
98.357.680 per l'anno 2010, in euro 53.474.880 per l'anno 2011 e in euro 77.031.400 a decorrere
dall'anno 2012, di cui euro 52.000.000 per l'anno 2009, euro 92.000.000 per l'anno 2010 ed euro
11.160.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei centri di identificazione ed
espulsione, si provvede:
a) quanto a 48.401.000 euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 ed 56.886.000 euro a
decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti di cui alla tabella
1;
b) quanto a euro 3.580.000 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti di cui alla tabella 2;
c) quanto a euro 28.897.325 per l'anno 2009, euro 32.712.780 per l'anno 2010, euro 30.319.980 per
l'anno 2011 e euro 53.876.500 a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307;
d) quanto a euro 31.000.000 per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, come integrato dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 19 e 39,
anche ai fini dell'adozione di provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei
provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da
apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.